LA LEGGE - GAZZETTA UFFICIALE
Stralcio testo aggiornato Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22 G.U. n° 237/L del 28 novembre 1997 in attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti.
Art. 3 – Prevenzione della produzione dei rifiuti
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell’ambito delle attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante: · Lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali; · Omissis
Art.4 – Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: · Il reimpiego ed il riciclaggio; · Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; · Omissis
Art. 5 – Smaltimento dei rifiuti
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
Art. 7 – Classificazione
3. Sono rifiuti speciali: f) i rifiuti da attività di servizio
Art. 10 – Oneri dei detentori e produttori
c.1 Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del produttore dei rifiuti che consegna i rifiuti ad un RACCOGLITORE AUTORIZZATO – omissis – c.3 La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa: · In caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE di cui all’art. 15 controfirmato e datato – omissis -
Art. 15 – Trasporto dei rifiuti
Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE – omissis -
Art. 50 – Abbandono dei rifiuti
Chiunque abbandona o deposita rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila – omissis