LA LEGGE

GAZZETTA UFFICIALE

Stralcio testo aggiornato Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 n° 22 G.U. n° 237/L del 28 novembre 1997 in attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti.

Art. 3 - Prevenzione della produzione dei rifiuti
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante: · Lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali; · Omissis

Art.4 - Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso: · Il reimpiego ed il riciclaggio; · Le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti; · Omissis

Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

continua...

   
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